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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
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Testo in vigore dal:  2-3-1989

Art. 22

1. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".
2. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta".
3. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa.".
4. Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità
con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.".
5. Nell'articolo 69, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.".
6. Nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.".