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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  30-6-2021
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Art. 19

(Detrazione)
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. (186a)
2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'mportazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.(106a) (181a)
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assim- ilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa; (152a)
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b),
d) ed f);
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
((d-bis) le cessioni di beni di cui all'articolo 10, terzo comma;))
((209))
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;
e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all' esercizio delle attività di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.(137a)
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.(91)(137a)
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (32)

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (33a)

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.
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AGGIORNAMENTO (57)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993".
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AGGIORNAMENTO (65a)

Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66 nel modificare l'art. 6 comma 6 della L. 29 dicembre 1990, n.405 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1 comma 9) che "La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
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AGGIORNAMENTO (70)

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 11) che le modifiche al presente articolo lettere a), b), ed e) si applicano dal 1 gennaio 1994.
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AGGIORNAMENTO (91)

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto:
- (con l'art. 11, comma 1) che la disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del presente articolo si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1 gennaio 1998.
- (con l'art. 11, comma 3) che "In deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, è detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtù di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto".
-(con l'art. 11, comma 8) che la modifica al presente articolo si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (96a)

Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (106a)

La L. 18 febbraio 1999, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio" devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime".
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AGGIORNAMENTO (137a)

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 11-quindecies, comma 8) che "L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea".
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AGGIORNAMENTO (152a)

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la modifica al presente articolo si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
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AGGIORNAMENTO (181a)

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione".
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AGGIORNAMENTO (186a)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che la presente modifica si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (209)

Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".