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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 1/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1998)
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Testo in vigore dal:  1-1-1991

Art. 14

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma del'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32";
b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo".
2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, e aggiunto il seguente: "Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
a) nel primo periodo, dopo le parole: "nella quale l'operazione doveva essere computata;", sono aggiunte le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa è elevata al 40 per cento;";
b) nel penultimo periodo, dopo le parole: "termine di presentazione della dichiarazione annuale", sono aggiunte le seguenti: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi.".
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabilite le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazioni integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.
5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludendo la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 1982, n. 516.
Note all'art. 14.
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come integrato dal presente art. 14, comma 1, lettera a):
"Art. 9 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni). - Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1› e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto.
Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta.
I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1› e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32".
Il testo dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall'art. 14, comma 1, lettera b), della presente legge è riportato alla nota predisposta per detto ultimo articolo.
Si trascrive il testo dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 32. (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti anche relativamente ai rapporti con altri soggetti, che hanno dato luogo alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo n. 7), o rilevante a norma dell'art. 33, secondo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalla scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale.
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione o la trasmissione dei bilanci o rendiconti e dei registri indicati negli artt. 16, 17, 18 e 19;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle società ed enti di assicurazione e agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie.
Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere forniti, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'art. 35 e con le modalità previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi o conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere chiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti con modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
8) richiedere alle società, enti e imprenditori commerciali indicati nel primo comma dell'art. 13 dati e notizie relativi alle vendite, agli acquisti, alle forniture e alle corresponsioni a titolo di compenso e rimborso spese verificatisi in un determinato periodo d'imposta con clienti, fornitori, prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale".
- Si trascrive il testo dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come integrato dal presente articolo:
"Art. 54 (Determinazione delle pene pecuniarie). - Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.
Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nell'inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata formalmente.
Quando il reddito netto è definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla metà.
In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo".
- Si trascrive il testo degli articoli 46 e 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo si fa presente che per effetto dell'articolo 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in legge 27 novembre 1989, n. 384, le pene pecuniarie stabilite in misura fissa dal predetto articolo 46 sono sestuplicate (n.d.r.):
"Art. 46 (Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione). - Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.
Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.
Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.
Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa, a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila (comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920).
Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36 bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter (comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309).
Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto".
"Art. 49 (Deduzioni e detrazioni indebite). - Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come integrato dal presente articolo:
"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo).
Decorsoun semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del 4,5% sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione.
L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte è riscosso mediante ruolo.
È in facoltà del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 4,5% già maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15.
Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
- Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è riportato un una nota precedente, sempre relativa all'art. 14.
- Si trascrive il testo dell'art. 48 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'art. 14, comma 3, della presente legge:
"Art. 48 (Circostanze attenuanti ed esimenti). - Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20 per cento dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5 per cento se la regolarizzazioneè eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere computata; se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa è elevata al 40 per cento, l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivamente ad un quinto e alla metà se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52.
Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.
Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.
Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40.
La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non si superiore al dieci per cento.
Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".
- Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come integrato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della presente legge - è riportato nelle note a detto ultimo articolo.
- Il testo dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è riportato nelle note all'art. 14 della presente legge.
- Il testo dell'art. 48 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riportato nelle note all'art. 14 della presente legge.
- Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, reca: "Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria".