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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 novembre 1990, n. 457

Regolamento per il passaggio di categoria a seguito dell'espletamento di mansioni superiori nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/5/1991
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-5-1991
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982,  con il quale le
qualifiche  funzionali  ed  i  relativi  profili  professionali   del
personale  dell'Azienda  di Stato per i servizi telefonici sono stati
rielaborati ed ascritti a categorie secondo le  declaratorie  di  cui
all'art.  3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati
i  contingenti  organici   delle   singole   qualifiche   funzionali,
pubblicato  nel  3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero
p.t. n. 5/1983;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  31
agosto  1982,  con  il quale sono stati fissati i requisiti culturali
per l'accesso alle  varie  categorie  professionali  dell'Azienda  di
Stato  per  i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale
n. 11/1983;
  Visto il decreto ministeriale  20  novembre  1982,  concernente  la
disciplina  dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,  pubblicato
nel 4› supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile  1983,  concernente la
disciplina dei concorsi interni dell'Azienda di Stato per  i  servizi
telefonici,  pubblicato nel 2› supplemento al Bollettino ufficiale n.
22/1983;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, che prevede  il
passaggio di categoria per mansioni superiori in favore del personale
appartenente ad alcune qualifiche funzionali;
  Ritenuto  di  stabilire  le norme di attuazione del suddetto art. 2
della legge n. 355/1989, come prescritto dal comma  10  dello  stesso
articolo;
  Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;
  Sentito il consiglio di amministrazione;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato espressi nelle adunanze
generali del 26 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 19 ottobre 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata
legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  In  attuazione  delle  disposizioni contenute nell'art. 2 della
legge 25  ottobre  1989,  n.  355,  i  concorsi  interni  per  titoli
professionali  per  l'accesso alle qualifiche funzionali di operatore
specializzato  d'esercizio,  di  revisore  e  di   revisore   tecnico
dell'Azienda  di  Stato  per i servizi telefonici, previsti in favore
del personale che fino al 31 dicembre 1986, ed  almeno  per  un  anno
effettivo  anche  se non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo
le mansioni proprie  delle  predette  qualifiche,  sono  disciplinati
secondo i seguenti criteri:
  a)  Concorso  interno  per  l'accesso  alla  qualifica di operatore
specializzato di esercizio (V categoria):
   1)  Forma  del  concorso:  concorsi  autonomi  zonali  per  titoli
professionali  per i posti disponibili da conferire in ciascuna sede;
la partecipazione e' consentita per uno solo  dei  predetti  concorsi
zonali.
   2)  Personale  ammesso:  personale di IV categoria dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione p.t. (UP e  UL)
che  alla data del 31 dicembre 1986 abbia maturato almeno tre anni di
anzianita' di servizio nella stessa categoria (salvo quanto  previsto
dall'art.  15  della  legge  3  aprile  1979, n. 101) ed abbia svolto
presso l'A.S.S.T. per un anno effettivo, anche se  non  continuativo,
ed  in  modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale
di  operatore  specializzato  di  esercizio;  lo  svolgimento   delle
suddette  mansioni superiori deve risultare da apposita dichiarazione
scritta  da  rilasciarsi,  sotto  la  personale  responsabilita'  del
dirigente  dell'organo  centrale  o  periferico  da cui l'interessato
dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare  alla
domanda),  coeva  all'esercizio  delle mansioni stesse, i cui estremi
devono essere indicati nella predetta attestazione.
   3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione  secondaria
di primo grado; licenza della scuola dell'obbligo per il personale in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n.
101.
   4) Titoli professionali valutabili:
    4.1)  servizio  di ruolo prestato alle dipendenze dell'A.S.S.T. o
dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza;
    4.2) esercizio, a decorrere  dal  27  maggio  1980,  di  funzioni
proprie  della  qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero
esercizio di fatto delle funzioni stesse, comprovato da  attestazioni
da  rilasciarsi  sotto  la  personale  responsabilita'  dei dirigenti
preposti  agli  organi  centrali  o  periferici,  sulla   scorta   di
probatoria  documentazione  coeva  alla data di inizio dell'esercizio
delle funzioni superiori, i cui  estremi  devono  essere  specificati
nelle predette attestazioni;
    4.3) titolo di studio;
    4.4)  non  sono  presi in considerazione titoli diversi da quelli
sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianita'
minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso,  alla  data
del 31 dicembre 1986;
    4.5) la partecipazione e' consentita soltanto per il concorso cui
ineriscono  direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una
delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.);
    4.6) la commissione esaminatrice  predetermina  i  criteri  ed  i
coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo
conto  della  rilevanza  di  questi  ultimi ai fini dell'espletamento
delle mansioni connesse con la qualifica da  conferire  e  stabilendo
contestualmente  le  attenuazioni da applicare per eventuali demeriti
nell'ultimo quinquennio;
    4.7) la graduatoria di merito e' formata secondo  l'ordine  della
votazione  complessiva  riportata  da ciascun candidato. A parita' di
merito, la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita'  nella
qualifica rivestita ed a parita' di questa dall'eta';
   5)   commissione   esaminatrice:   commissione   centrale  per  il
personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici
di valutazione dei titoli, puo' essere  integrata,  a  richiesta  del
presidente,   con  decreto  ministeriale,  da  altri  componenti  che
consentano,  unico  restando  il  presidente,  la   costituzione   di
sottocommissioni  per  la valutazione dei titoli e l'attribuzione del
punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro  piu'  elevato
in grado.
    5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
     membri:
      tre  funzionari  dell'A.S.S.T.  con  qualifica  non inferiore a
primo dirigente;
      tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni
sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
     segretario aggiunto: un funzionario della
A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente.
    5.2)  La  scelta  dei  funzionari  per  la   composizione   delle
sottocommissioni  puo'  essere  effettuata  anche  tra  quelli  della
qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le
funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3  aprile  1979,
n.  101,  come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n.
355.
  b) Concorso interno per l'accesso alla qualifica  di  revisore  (VI
categoria).
   1)  Forma  del  concorso:  concorsi  autonomi  zonali  per  titoli
professionali da conferire per i posti disponibili in ciascuna  sede.
La  partecipazione  e'  consentita soltanto per uno solo dei suddetti
concorsi zonali.
   2) Personale ammesso: personale di  V  categoria  dell'A.S.S.T.  e
dell'Amministrazione  p.t.  (UP  e  UL) che alla data del 31 dicembre
1986 abbia maturato almeno quattro anni  di  anzianita'  di  servizio
nella  stessa  categoria  (salvo  quanto  previsto dall'art. 15 della
legge 3 aprile 1979, n. 101) e abbia svolto presso l'A.S.S.T. per  un
anno  effettivo,  anche  se non continuativo, ed in modo esclusivo le
mansioni  proprie  della  qualifica  funzionale   di   revisore;   lo
svolgimento  delle  suddette  mansioni  superiori  deve  risultare da
apposita dichiarazione scritta da  rilasciarsi,  sotto  la  personale
responsabilita'  del  dirigente  dell'organo centrale o periferico da
cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria  documentazione
(da  allegare  alla  domanda),  coeva  all'esercizio  delle  mansioni
stesse,  i  cui  estremi  devono  essere  indicati   nella   predetta
attestazione.
   3)  Titolo  di studio: diploma di istituto d'istruzione secondaria
di primo grado.
   4) Titoli professionali valutabili:
    4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze  dell'A.S.S.T.  o
dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza;
    4.2)  esercizio,  a  decorrere  dal  27  maggio 1980, di funzioni
proprie della qualifica da conferire, formalmente  attribuite  ovvero
esercizio  di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni
da rilasciarsi  sotto  la  personale  responsabilita'  dei  dirigenti
preposti   agli   organi  centrali  o  periferici,  sulla  scorta  di
probatoria documentazione coeva alla data  di  inizio  dell'esercizio
delle  funzioni  superiori,  i  cui estremi devono essere specificati
nelle predette attestazioni;
    4.3) titolo di studio;
    4.4)  non  sono  presi in considerazione titoli diversi da quelli
sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianita'
minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso,  alla  data
del 31 dicembre 1986;
    4.5) la partecipazione e' consentita soltanto per il concorso cui
ineriscono  direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una
delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.);
    4.6) la commissione esaminatrice  predetermina  i  criteri  ed  i
coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo
conto  della  rilevanza  di  questi  ultimi ai fini dell'espletamento
delle mansioni connesse con la qualifica da  conferire  e  stabilendo
contestualmente  le  attenuazioni da applicare per eventuali demeriti
nell'ultimo quinquennio;
    4.7) la graduatoria di merito e' formata secondo  l'ordine  della
votazione  complessiva  riportata  da ciascun candidato. A parita' di
merito, la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita'  nella
qualifica rivestita ed a parita' di questa dall'eta'.
   5)   Commissione   esaminatrice:   commissione   centrale  per  il
personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici
di valutazione dei titoli, puo' essere  integrata,  a  richiesta  del
presidente,   con  decreto  ministeriale,  da  altri  componenti  che
consentano,  unico  restando  il  presidente,  la   costituzione   di
sottocommissioni  per  la valutazione dei titoli e l'attribuzione del
punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro  piu'  elevato
in grado.
    5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
     membri:
      tre  funzionari  dell'A.S.S.T.  con  qualifica  non inferiore a
primo dirigente;
      tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni
sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
     segretario aggiunto: un funzionario della
A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente.
    5.2.)  La  scelta  dei  funzionari  per  la  composizione   delle
sottocommissioni  puo'  essere  effettuata  anche  tra  quelli  della
qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le
funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3  aprile  1979,
n.  101,  come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n.
355.
  c) Concorso  interno  per  l'accesso  alla  qualifica  di  revisore
tecnico (VI categoria).
   1)  Forma  del  concorso:  concorsi  autonomi  zonali  per  titoli
professionali per i posti disponibili da conferire in ciascuna  sede.
La  partecipazione  e'  consentita soltanto per uno solo dei predetti
concorsi zonali.
   2) Personale ammesso: personale di  V  categoria  dell'A.S.S.T.  e
dell'Amministrazione  p.t.  (UP  e  UL) che alla data del 31 dicembre
1986 abbia maturato almeno quattro anni  di  anzianita'  di  servizio
nella  stessa  categoria  (salvo  quanto  previsto dall'art. 15 della
legge 3 aprile 1979, n. 101) e abbia svolto presso l'A.S.S.T. per  un
anno  effettivo,  anche  se non continuativo, ed in modo esclusivo le
mansioni proprie della qualifica funzionale di revisore  tecnico;  lo
svolgimento  delle  mansioni  superiori  deve  risultare  da apposita
dichiarazione    scritta   da   rilasciarsi,   sotto   la   personale
responsabilita' del dirigente dell'organo centrale  o  periferico  da
cui  l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione
(da  allegare  alla  domanda),  coeva  all'esercizio  delle  mansioni
stesse,   i   cui  estremi  devono  essere  indicati  nella  predetta
attestazione.
   3) Titolo  di  studio:  diploma  di  maturita'  scientifica  o  di
maturita'  tecnica  industriale  con specializzazione in informatica,
elettronica   industriale,   elettrotecnica,   energia   nucleare   o
telecomunicazioni  ovvero di maturita' professionale di tecnico delle
industrie  elettriche  ed  elettroniche.  Per  i  candidati  gia'  in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n.
101, e' sufficiente il diploma di istituto d'istruzione secondaria di
primo grado, integrato, ai sensi dell'art. 31 della medesima legge n.
101/1979,  dalla  speciale  abilitazione  rilasciata  dall'A.S.S.T. o
dall'Amministrazione p.t. a seguito di apposito corso.
   4) Titoli professionali valutabili:
    4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze  dell'A.S.S.T.  o
dell'Amministrazione p.t. nella categoria di appartenenza;
    4.2)  esercizio,  a  decorrere  dal  27  maggio 1980, di funzioni
proprie della qualifica da conferire, formalmente  attribuite  ovvero
esercizio  di fatto delle funzioni stesse, comprovato da attestazioni
da rilasciarsi  sotto  la  personale  responsabilita'  dei  dirigenti
preposti   agli   organi  centrali  o  periferici,  sulla  scorta  di
probatoria documentazione coeva alla data  di  inizio  dell'esercizio
delle  funzioni  superiori,  i  cui estremi devono essere specificati
nelle predette attestazioni;
    4.3) titolo di studio;
    4.4) non sono presi in considerazione titoli  diversi  da  quelli
sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianita'
minima  di  servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data
del 31 dicembre 1986;
    4.5) la partecipazione e' consentita soltanto per il concorso cui
ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da  una
delle due aziende (A.S.S.T. e Amministrazione p.t.);
    4.6)  la  commissione  esaminatrice  predetermina  i criteri ed i
coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo
conto della rilevanza di  questi  ultimi  ai  fini  dell'espletamento
delle  mansioni  connesse  con la qualifica da conferire e stabilendo
contestualmente le attenuazioni da applicare per  eventuali  demeriti
nell'ultimo quinquennio;
    4.7)  la  graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato.  A  parita'  di
merito,  la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita' nella
qualifica rivestita ed a parita' di questa dall'eta'.
   5)  Commissione  esaminatrice:   commissione   centrale   per   il
personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici
di  valutazione  dei  titoli,  puo' essere integrata, a richiesta del
presidente,  con  decreto  ministeriale,  da  altri  componenti   che
consentano,   unico   restando  il  presidente,  la  costituzione  di
sottocommissioni per la valutazione dei titoli e  l'attribuzione  del
punteggio  ai  concorrenti sotto la direzione del membro piu' elevato
in grado.
    5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
     membri:
      tre  funzionari  dell'A.S.S.T.  con  qualifica  non inferiore a
primo dirigente;
      tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni
sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione.
     segretario aggiunto: un funzionario della
A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;
    5.2)  la  scelta  dei  funzionari  per  la   composizione   delle
sottocommissioni  puo'  essere  effettuata  anche  tra  quelli  della
qualifica immediatamente inferiore, ai quali siano state conferite le
funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3  aprile  1979,
n.  101,  come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n.
355.
   6) Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalita'
di svolgimento e le materie del corso integrativo del titolo di  stu-
dio,  previsto  dall'art.  31, primo comma, lettera c), della legge 3
aprile 1979, n. 101.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre
          1989, n.  355:
             "Art. 2 (Passaggi di categoria per mansioni  superiori).
          - 1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile
          1979,  n.  101,  ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22
          dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma
          2  del  presente  articolo,  i   posti   disponibili,   per
          l'Amministrazione  delle  poste  e delle telecomunicazioni,
          nelle qualifiche di operatore  specializzato  di  esercizio
          UP,  di  operatore specializzato di officina, di revisore e
          di perito, nonche', per l'Azienda di Stato  per  i  servizi
          telefonici    (ASST),   nelle   qualifiche   di   operatore
          specializzato di  esercizio,  di  revisore  e  di  revisore
          tecnico,  sono  attribuiti  mediante concorsi interni per i
          contingenti  centrali  e  regionali  per  l'Amministrazione
          delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per
          l'Azienda  di  Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi,
          da espletare per titoli professionali, puo' partecipare  il
          personale  che,  fino  al 31 dicembre 1986 ed almeno per un
          anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo
          esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si
          riferisce  il  concorso  al  quale  il  dipendente  intende
          partecipare,  fermo  restando  il requisito dell'anzianita'
          richiesto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.
             2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1,  per  quanto
          riguarda   la   qualifica  di  operatore  specializzato  di
          esercizio UP, detratti i posti  riservati  ai  precari,  ai
          sensi  del comma 2 dell'art. 1, si applica limitatamente al
          settanta  per  cento  dei  posti risultanti disponibili nel
          contingente UP.
             3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono  le
          funzioni  svolte, e' consentita soltanto per il contingente
          centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di
          partecipazione  a  piu'  concorsi   comporta   l'esclusione
          dell'interessato dagli stessi.
             4.  Le  disposizioni  dei commi 1 e 2 hanno effetto sino
          all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.
             5.  Per  il  passaggio  alle  qualifiche  di   operatore
          specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico,
          previsto  dal  comma 1, si applicano le disposizioni di cui
          alla lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge  3
          aprile 1979, n. 101.
             6.  I  posti  disponibili  delle  singole qualifiche, da
          determinare  nei  bandi  di  concorso  per  ciascuna   sede
          provinciale,   sono   assegnati   seguendo  l'ordine  delle
          graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse  dagli
          interessati.
             7.  Coloro  che  non  raggiungano la sede assegnata sono
          considerati rinunciatari alla nomina.
             8. Ai concorsi di cui  trattasi  possono  partecipare  i
          dipendenti  di  una  delle  due  aziende  o  di uno dei due
          contingenti  UP  e  ULA  che  abbiano  espletato   mansioni
          superiori  presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro
          contingente. La partecipazione e' consentita  soltanto  per
          il  concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei
          due contingenti UP e ULA  cui  ineriscono  direttamente  le
          mansioni superiori svolte.
              9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di
          ruolo o di contingente.
             10.  Con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui
          al sesto comma dell'art. 1 della legge 3  aprile  1979,  n.
          101,  ed  il  consiglio di amministrazione, sono dettate le
          norme di attuazione del presente articolo.
             11.  Nulla  e'   innovato   per   quanto   riguarda   il
          conferimento  dei  posti delle qualifiche cui puo' accedere
          esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche
          di categoria inferiore".
             - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3  aprile
          1979,   n.    101,  recante  disposizioni  circa  il  nuovo
          ordinamento del  personale  delle  aziende  dipendenti  dal
          Ministero p.t. ed il relativo trattamento economico:
             "Art.   15   (Ritardi  nella  progressione  economica  e
          giuridica). - Il personale al quale venga inflitta la  nota
          di  demerito  di cui all'articolo precedente, o la sanzione
          disciplinare della riduzione dello  stipendio,  subisce  il
          ritardo   di  un  anno  ai  fini  del  conseguimento  della
          successiva classe di stipendio, o  dell'aumento  periodico,
          nonche'  dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria
          superiore.
             Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo e' di
          due anni".
             -  Si  riporta  l'art.  13 della legge 3 aprile 1979, n.
          101, come sostituito dall'art. 7  della  legge  25  ottobre
          1989, n. 355:
             "Art.  13  (Conferimento  dei  compiti  di  categoria  o
          qualifica superiore). - 1. Per esigenze  di  servizio,  nei
          limiti  delle  vacanze della dotazione organica di ciascuna
          categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo
          ufficio o  impianto,  il  personale  postelegrafonico  puo'
          essere  utilizzato,  per  un  periodo  massimo  di  un anno
          continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente
          profilo professionale di categoria superiore  a  quella  di
          appartenenza,  sempre  che  per lo svolgimento dei medesimi
          compiti  non  sia  prevista  la  funzione   vicaria;   tale
          utilizzazione  termina automaticamente col venir meno della
          vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.
             2. Per  esigenze  di  servizio,  durante  l'assenza  del
          titolare   e  sempre  che  l'ordinamento  dell'ufficio  non
          preveda la funzione  vicaria,  la  direzione  degli  uffici
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,  che  per
          legge  spetta  ad un funzionario con qualifica di dirigente
          generale o di dirigente superiore,  puo'  essere  affidata,
          per  un  periodo massimo di due anni continuativi, a titolo
          di  reggenza  e  con  provvedimento,  rispettivamente,  del
          direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle
          telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per
          i  servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente
          quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore  per
          sostituire   il  funzionario  con  qualifica  di  dirigente
          generale, ovvero le qualifiche  di  primo  dirigente  o  ad
          esaurimento  per sostituire il funzionario con qualifica di
          dirigente superiore.
             3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui
          al comma 2, la direzione degli uffici  dell'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e dell'Azienda di
          Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad  un
          funzionario  con  qualifica di primo dirigente, puo' essere
          affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a
          titolo di reggenza, ad un funzionario della  corrispondente
          carriera  direttiva  delle  qualifiche  ad  esaurimento  od
          ascritte alla categoria IX.
             4. Le funzioni superiori non possono  essere  attribuite
          ai  dipendenti  che  non abbiano prestato almeno un anno di
          servizio effettivo nella propria qualifica.
             5. Non si fa  luogo  al  riconoscimento  delle  funzioni
          superiori allorquando queste siano espletate per un periodo
          di tempo non superiore al mese continuativo.
             6.  Qualora  le  funzioni  superiori  siano espletate da
          impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di
          cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle
          funzioni medesime si protragga  per  un  periodo  di  tempo
          superiore ad un mese continuativo.
             7.  Durante  tutto  il  periodo  di  utilizzazione nelle
          funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo
          restando quanto  disposto  dai  commi  5  e  6,  spetta  al
          personale  una  indennita', non utile a pensione, pari alla
          differenza  tra  lo  stipendio  iniziale  previsto  per  la
          categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo
          stipendio  iniziale  stabilito  per  la  categoria o per la
          qualifica cui sono ascritte le  funzioni  da  svolgere.  Al
          personale  medesimo  competono,  inoltre,  il  compenso per
          lavoro  straordinario  e  l'indennita'  di  missione  nelle
          misure  previste  per la stessa categoria cui sono ascritte
          le funzioni da svolgere. In caso di promozione a  categoria
          o  qualifica  superiore  con effetto giuridico ed economico
          retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo
          di espletamento delle  funzioni  superiori,  si  fa  luogo,
          relativamente  a  tale  periodo,  al  conguaglio fra quanto
          dovuto a titolo  di  trattamento  stipendiale  per  effetto
          della  promozione  e  quanto  gia' erogato per stipendio ed
          indennita' per lo svolgimento di funzioni superiori,  senza
          procedere,  peraltro, al recupero delle somme eventualmente
          a credito dell'Amministrazione.
             8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si  applicano
          anche  al  personale degli uffici locali, salve le speciali
          piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.
             9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1  e  8  sono
          emanate  con  le modalita' di cui all'art. 10, terzo comma,
          della presente legge".
             - Si riporta l'art. 31 della gia' citata legge 3  aprile
          1979, n.  101:
             "Art.  31  (Titoli di studio). - Ai fini dell'ammissione
          ai concorsi di cui al precedente art. 8,  commi  secondo  e
          terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in
          vigore della presente legge, si intende per 'titolo di stu-
          dio  prescritto per la categoria e il profilo professionale
          di provenienza', rispettivamente:
               a)  la  licenza  della  scuola  elementare   ai   fini
          dell'accesso alle categorie II e III;
               b)  la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso
          alla categoria IV;
               c) il diploma di istituto d'istruzione  secondaria  di
          primo  grado  per  l'accesso  alle  categorie  V, VI e VII,
          integrato per l'accesso ai profili professionali di perito,
          per    l'Amministrazione    delle     poste     e     delle
          telecomunicazioni,  o di revisore tecnico, per l'Azienda di
          Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni
          rilasciate dalle due aziende a seguito di  appositi  corsi.
          Resta  fermo  l'obbligo  del  possesso del titolo di studio
          normalmente prescritto per  l'accesso  agli  altri  profili
          professionali del personale tecnico.
             Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali
          iscritti  negli albi provinciali dei sostituti portalettere
          e' sufficiente  il  possesso  della  licenza  della  scuola
          elementare".