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LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
Testo in vigore dal:  8-11-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

Riserve di posti


Le riserve di posti nei concorsi pubblici di accesso alle categorie professionali si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei a norma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.
Ai concorsi per l'accesso alle categorie dalla II alla V si applicano esclusivamente le riserve previste dal provvedimento indicato nel precedente articolo 7.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 OTTOBRE 1989, N. 355))
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Per i concorsi pubblici compartimentali di accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio, già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, può indifferentemente essere esercitata per la nomina nel contingente degli uffici locali o in quello degli uffici principali. La rinuncia alla nomina nel contingente stabilito dall'Amministrazione, ovvero la decadenza dalla nomina stessa, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assunzione nell'altro contingente.
Ogni graduatoria ha una sua autonoma validità ed i diritti all'inserimento tra i vincitori degli idonei vanno salvaguardati rispetto al concorso cui hanno partecipato.