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LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  22-4-1979

Art. 15

Ritardi nella progressione economica e giuridica


Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonché dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore.
Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni.