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LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  8-11-1989
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Art. 7

Assunzione in impiego


L'assunzione in impiego nelle diverse categorie avviene:
1) alla I categoria: mediante pubblico concorso;
2) alla II categoria: a) nel contingente del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore dei dipendenti di I categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
b) nel contingente del personale degli uffici, mediante concorso interno riservato ai dipendenti di prima categoria del corrispondente profilo professionale;
3) alla III categoria: a) nel contingente del personale applicato agli uffici locali ed alle agenzie, mediante concorso interno riservato ai sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;
b) nei restanti contingenti, mediante pubblico concorso, con le seguenti riserve di posti:
i) nel contingente del personale dell'esercizio con qualifica di mestiere, 50 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;
ii) nei contingenti del personale dell'esercizio delle restanti specializzazioni, 30 per cento in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, con almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente;
iii) nel contingente del personale degli uffici, 40 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;
4) alla IV categoria: a) nel contingente del personale degli uffici e nel contingente del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alla vigilanza, mediante concorso interno riservato al personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;
b) nei restanti contingenti del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
c) nei contingenti del personale dell'esercizio dell'ASST, mediante pubblico concorso con riserva del 15 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;
5) alla V categoria: a) nei contingenti del personale dell'esercizio con compiti di direzione degli uffici e degli impianti di minore rilevanza, mediante concorso interno riservato al personale di quarta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
b) nel contingente del personale degli uffici e nei restanti contingenti del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso, con riserva del 40 per cento dei posti al personale di quarta categoria dei corrispondenti profili professionali;
6) alla VI categoria: mediante concorso interno, riservato al personale di quinta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
7) alla VII categoria: a) nel contingente del raggruppamento a), mediante pubblico concorso, con riserva sino al 20 per cento dei posti in favore del personale di sesta categoria;
b) nei contingenti del personale dell'esercizio e degli uffici, mediante concorso interno riservato al personale di sesta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
8) alla VIII categoria: a) nel limite dell'80 per cento dei posti, mediante concorso interno nazionale, riservato al personale del raggruppamento a) della settima categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
((3))
((b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale può partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria , nonché quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire.))
((3))

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, pubblico o interno, si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti nel contingente per l'accesso al quale deve essere indetto il concorso, anche quelli conferibili nella categoria immediatamente superiore che sono riservati, ai sensi del precedente comma, al personale appartenente al predetto contingente.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "le percentuali indicate nelle lettere a) e b) del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica".