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LEGGE 25 ottobre 1989, n. 355

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal:  8-11-1989

Art. 2

(Passaggi di categoria per mansioni superiori).
1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonché, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, può partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianità richiesto dall' articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101 .
2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.
3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, è consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a più concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.
5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma dell' articolo 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101 .
6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.
7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.
8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte.
9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.
10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.
11. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore.