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LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  8-11-1989
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Art. 13

((Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore. ))
((
1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.
2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore.
3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX.
4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica.
5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo.
6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo.
7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto già erogato per stipendio ed indennità per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione.
8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.
9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalità di cui all'articolo 10, terzo comma, della presente legge.
))