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LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  22-4-1979

Art. 31

Titoli di studio


Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 8, commi secondo e terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per "titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza", rispettivamente:
a) la licenza della scuola elementare ai fini dell'accesso alle categorie II e III;
b) la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla categoria IV;
c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due aziende a seguito di appositi corsi. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico.
Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere è sufficiente il possesso della licenza della scuola elementare.