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DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 1990, n. 369

Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime transitorio.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/12/1990
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-12-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  258  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del
codice di procedura penale;
  Visto  l'articolo  7  della  legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante
delega legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del
nuovo codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 1990;
  Visto  il  conforme  parere  reso  in  data  4  dicembre 1990 dalla
commissione parlamentare istituita  a  norma  dell'articolo  8  della
citata legge n. 81 del 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 dicembre 1990;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                                Art.1.
  1.  L'articolo  258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 febbraio  1990,
n. 24, e modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno
1990, n. 161, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del
codice). - 1. I procedimenti in  corso  diversi  da  quelli  indicati
negli   articoli   241   e  242  proseguono  con  l'osservanza  delle
disposizioni del codice, ma i termini  previsti  dagli  articoli  405
comma  2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di
durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre  1991.
  2.  Il  termine  per  la  richiesta  di giudizio immediato previsto
dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine  per
la  richiesta  di  emissione  del decreto penale di condanna previsto
dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi.
  3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del
codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori
si  osservano  le  disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e
244 comma 1.
  4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale  o  richiesto
l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553
comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre  1991  per  i
procedimenti  indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per
i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute  agli  uffici
di  procura  della  Repubblica  dalla  data  di entrata in vigore del
codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i  suddetti  procedimenti,
in  deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il
procuratore generale presso  la  corte  di  appello  ha  facolta'  di
avocare  le  indagini  preliminari  qualora il pubblico ministero non
abbia esercitato l'azione  penale  o  richiesto  l'archiviazione  nei
termini.  Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari
previsti dal presente comma, la richiesta di  emissione  del  decreto
penale  di  condanna,  in  deroga a quanto previsto dall'articolo 459
comma  1  del  codice,  puo'  essere  trasmessa  entro   il   termine
prorogato.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 258 delle norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, si veda
          l'art. 1 del decreto qui pubblicato.
             -  Il  testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987
          e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del
          nuovo  codice  di  procedura  penale,  il   Governo   della
          Repubblica   puo'   emanare   disposizioni   integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          fissati  dagli  articoli  2  e  3  su conforme parere della
          commissione prevista dall'art. 8, con uno  o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art.  8.  - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche  per  singole  parti  omogenee,  il testo delle nuove
          disposizioni  sul  processo  penale  ad   una   commissione
          composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal  Presidente  del Senato della Repubblica in proporzione
          al numero dei componenti i  gruppi  parlamentari,  comunque
          assicurando  la  presenza di un rappresentante per ciascuna
          componente politica costituita in gruppo in almeno un  ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le
          eventuali  disposizioni che non ritiene corrispondenti alle
          direttive della legge di delega.
             3.  Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue  osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi
          alla commissione  per  il  parere  definitivo  sull'intiero
          testo,  parere che deve essere espresso entro trenta giorni
          dall'ultimo invio.
             4.  Il Governo procede all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 241 delle norme di attuazione, di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          approvate con D.Lgs. n. 271/1989, e' il seguente:
             "Art.  241  (Procedimenti in corso che si trovano in una
          fase diversa da quella  istruttoria).  -  1.  Salvo  quanto
          previsto  dal presente titolo, i procedimenti in corso alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  codice  proseguono  con
          l'applicazione  delle norme anteriormente vigenti se a tale
          data e' stata gia' richiesta la citazione a giudizio ovvero
          sono  stati  emessi sentenza istruttoria di proscioglimento
          non irrevocabile, ordinanza di rinvio a  giudizio,  decreto
          di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero
          e' stato disposto il giudizio direttissimo".
             -  Il  testo dell'art. 242 delle norme di attuazione, di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          approvate con D.Lgs. n. 271/1989, gia' modificato dall'art.
          1 del D.Lgs. 12 aprile 1990, n. 77,  e  come  ulteriormente
          modificato  dall'art. 1 del D.Lgs. 17 ottobre 1990, n. 293,
          e' il seguente:
             "Art.   242   (Procedimenti   in  fase  istruttoria  che
          proseguono con le norme anteriormente  vigenti).  -  1.  La
          disposizione dell'art. 241 si osserva altresi':
               a)  nei  procedimenti in corso alla data di entrata in
          vigore del codice quando  e'  stato  compiuto  un  atto  di
          istruzione  del quale e' previsto il deposito e il fatto e'
          stato  contestato  all'imputato  ovvero  enunciato  in   un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
               b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e'
          stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
               c)  nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del
          codice abrogato per i quali le  condizioni  indicate  nelle
          lettere  a)  e  b) ricorrono anche relativamente a uno solo
          degli  indiziati  o  imputati  ovvero  a  una  sola   delle
          imputazioni,  sempre che alla data di entrata in vigore del
          codice i procedimenti siano gia' riuniti.
             2.  Quanto  di procede con istruzione sommaria, se entro
          il 31 dicembre  1990  non  e'  stato  ancora  richiesto  il
          decreto  di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di
          proscioglimento  e  non  e'  stato  disposto  il   giudizio
          direttissimo,  il  pubblico  ministero  entro  i successivi
          trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni
          al  giudice  istruttore.  Questo  provvede agli adempimenti
          previsti  dall'art.  372  del  codice  abrogato  ed   entro
          sessanta  giorni  dalla  scadenza  del termine ivi indicato
          pronuncia  sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di
          rinvio a giudizio.
             3.   Quando   si  procede  con  istruzione  formale,  se
          l'istruzione e' ancora in corso alla data del  31  dicembre
          1990  ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art.
          407 comma 2  lettera  a)  del  codice,  alla  data  del  31
          dicembre  1991,  il  giudice istruttore entro cinque giorni
          deposita il fascicolo in  cancelleria,  dandone  avviso  al
          pubblico   ministero  a  norma  dall'art.  369  del  codice
          abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine
          previsto  dall'art.  372  del  codice  abrogato, il giudice
          istruttore  pronuncia  sentenza   di   proscioglimento   od
          ordinanza di rinvio a giudizio.
            4.  Nei  procedimenti  di competenza del pretore, se alla
          data del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in  corso,
          il  pretore  entro  trenta  giorni  pronuncia  sentenza  di
          proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o  decreto
          penale    di    condanna   ovvero   dispone   il   giudizio
          direttissimo".
             -  Il  testo  dell'art.  405 (Inizio dell'azione penale.
          Forme e termini), comma 2, del codice di  procedura  penale
          e'  il  seguente:  "2.   Il  pubblico ministero richiede il
          rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il  nome
          della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto
          nel registro delle notizie di reato".
             -  Il  testo  dell'art.  553  (Termini  di  durata delle
          indagini preliminari), commi 1 e 2, del codice di procedura
          penale,  come  sostituito  dall'art. 2 del D.Lgs. 22 giugno
          1990, n. 161, e' il seguente:
             "1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari
          entro i termini indicati nell'art. 405, commi 2, 3 e 4.
             2.   Per   la   proroga  del  termine  si  osservano  le
          disposizioni dell'art. 406, ma sulle richieste  di  proroga
          il  giudice  provvede  in ogni caso con ordinanza emessa in
          camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero
          e dei difensori".
             -  Il testo dell'art. 454 (Presentazione della richiesta
          del pubblico ministero), comma 1, del codice  di  procedura
          penale  e'  il  seguente:   "1.  Entro novanta giorni dalla
          iscrizione della notizia di  reato  nel  registro  previsto
          dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta
          di giudizio immediato alla cancelleria del giudice  per  le
          indagini preliminari".
             -  Il  testo  dell'art.  459  (Casi  di procedimento per
          decreto), comma 1, del codice  di  procedura  penale,  come
          modificato  dall'art.  3 del D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161,
          e' il seguente: "1. Nei procedimenti per reati perseguibili
          di  ufficio,  il  pubblico ministero, quando ritiene che si
          debba applicare soltanto  una  pena  pecuniaria,  anche  se
          inflitta  in  sostituzione  di  una  pena  detentiva,  puo'
          presentare al giudice per le  indagini  preliminari,  entro
          sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale
          il reato e'  attribuito  e'  iscritto  nel  registro  delle
          notizie  di  reato  e  previa  trasmissione  del fascicolo,
          richiesta motivata  di  emissione  del  decreto  penale  di
          condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena
          accessoria".
             -  Il testo degli articoli 243 (Revoca delle sentenze di
          proscioglimento), comma 2, come modificato dall'art. 2  del
          D.Lgs.   17  ottobre,  1990,  n.  293,  e  244  (Disciplina
          applicabile in caso di regressione  dei  procedimenti  alla
          fase istruttoria), comma 1, gia' modificato dall'art. 2 del
          D.Lgs.  12  aprile  1990,  n.  77,  e  come   ulteriormente
          modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 17 ottobre 1990, n.  293,
          del D.Lgs. n. 271/1989 e' il seguente:
             "Art.  243, comma 2. - In caso di revoca di una sentenza
          istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni
          del  codice.  Gli  atti  di  polizia giudiziaria e gli atti
          istruttori gia' compiuti sono considerati ad  ogni  effetto
          come   compiuti   nel  corso  delle  indagini  preliminari;
          tuttavia,  quando  si  tratta  di  esperimenti   giudizali,
          perizie  o  ricognizioni,  anche  compiuti  all'estero  col
          rispetto  del  contraddittorio,  i  relativi  verbali  sono
          raccolti  nel fascicolo previsto dall'art. 431 del codice".
             "Art.  244,  comma  1.  -  Le disposizioni dell'art. 243
          comma 2 si osservano anche quando,  dopo  la  scadenza  dei
          termini   indicati   nell'art.  242  comma  2,  3  e  4,  i
          procedimenti  proseguiti  con  l'applicazione  delle  norme
          vigenti  anteriormente  alla  data di entrata in vigore del
          codice  regrediscono  per  qualunque   motivo   alla   fase
          istruttoria  ovvero  quando  i  termini  suddetti  non sono
          rispettati. In tali casi si osservano altresi' le  seguenti
          disposizioni:
               a)  i  termini  che,  secondo il codice, decorrono dal
          momento in cui e' effettuata taluna  delle  iscrizioni  nel
          registro  previsto  dall'art. 335, sono computati a partire
          dalla data del provvedimento che dispone la regressione del
          procedimento  o  la  trasmissione  degli  atti  al pubblico
          ministero;
               b)  alle  nullita'  relative  verificatesi  nel  corso
          dell'istruzione si applica l'art. 181  commi  1  e  2,  del
          codice;
               c)  alla  parte civile ritualmente costituita spettano
          nelle indagini preliminari i poteri attribuiti  dal  codice
          alla persona offesa".
             - Il testo dell'art. 406 (Proroga del termine), comma 1,
          del codice di  procedura  penale  e'  il  seguente:  "1.  A
          richiesta  del  pubblico  ministero  e per giusta causa, il
          giudice, prima della scadenza, puo'  prorogare  il  termine
          previsto  dall'art.  405  per  un tempo non superiore a sei
          mesi".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  412  (Avocazione delle
          indagini  preliminari  per  mancato  esercizio  dell'azione
          penale),  comma  1,  del  codice  di procedura penale e' il
          seguente: "1. Il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello  dispone  con  decreto  motivato l'avocazione delle
          indagini preliminari se il pubblico ministero non  esercita
          l'azione  penale o non richiede l'archiviazione nel termine
          stabilito  dalla  legge  o  prorogato   dal   giudice.   Il
          procuratore   generale   svolge   le  indagini  preliminari
          indispensabili e formula  le  sue  richieste  entro  trenta
          giorni dal decreto di avocazione".