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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1990, n. 77

Modificazioni agli articoli 242 e 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in tema di termini per la definizione dei procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/4/1990
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Testo in vigore dal:  19-4-1990

Art. 2

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole "dei termini di sei o dodici mesi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "del termine di dodici mesi previsto".
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 244, comma 1, del D.Lgs. n. 271/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 244, comma 1. - Le disposizioni dell'art. 243, comma 2, si osservano anche quando, dopo la scadenza del termine di dodici mesi previsto dall'art. 242, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando non sono rispettati i termini indicati nell'art. 242, commi 2, 3 e 4. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:
a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'art. 181, commi 1 e 2 del codice;
c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa".