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DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 1990, n. 24

Modifica dell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per il prolungamento dei termini per le indagini, per la richiesta di giudizio immediato e per la richiesta di decreto penale di condanna, con riferimento alla disciplina transitoria del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/2/1990
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Testo in vigore dal:  20-2-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 1990;
Visto il conforme parere in data 15 febbraio 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 febbraio 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"Art. 258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). - 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi.
2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'art. 459 comma 1 del codice è di dieci mesi davanti al tribunale e di otto mesi davanti al pretore.
3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.
4. Per le notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la proroga dei termini per le indagini preliminari, prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice, opera di diritto, per la durata di sei mesi, qualora, alla scadenza dei termini predetti, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, può essere trasmessa entro i primi quattro mesi del termine prorogato.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:
"Art. 7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.
Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.
3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.
4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli 241 e 242 del D.Lgs.
n. 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è il seguente:
"Art. 241 (Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria). - 1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo".
"Art. 242 (Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti). - 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:
a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.
2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il termine di sei mesi ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice, di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.
3. Quando si procede con istruzione formale, se alla scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.
4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo".
- Il testo vigente dell'art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini), comma 2, del codice di procedura penale è il seguente: "2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato".
- Il testo vigente dell'art. 553 (Termini di durata delle indagini preliminari), commi 1 e 2, del codice di procedura penale è il seguente:
"1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro quattro mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. Se è necessaria la querela, l'istanza, la richiesta o l'autorizzazione a procedere, si applicano le disposizioni dell'art. 405, commi 3 e 4.
2. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice per le indagini preliminari, prima della scadenza, può prorogare il termine previsto dal comma 1 per un tempo non superiore a quattro mesi".
- Il testo vigente dell'art. 454 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero), comma 1, del codice di procedura penale è il seguente: "1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari".
- Il testo vigente dell'art. 459 (Casi di procedimento per decreto), comma 1, del codice di procedura penale è il seguente: "1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro quattro mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria".
- Il testo vigente degli articoli 243 (Revoca delle sentenze di proscioglimento), comma 2, e 244 (Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria), comma 1, del D.Lgs. n. 271/1989 è il seguente:
"Art. 243, comma 2. - In caso di revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari".
"Art. 244, comma 1. - Le disposizioni dell'articolo 243, comma 2, si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dall'art. 242, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:
a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'art. 181 commi 1 e 2, del codice;
c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa".
- Il testo vigente dell'art. 406 (Proroga del termine), comma 1, del codice di procedura penale è il seguente: "1.
A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice, prima della scadenza, può prorogare il termine previsto dall'art. 405 per un tempo non superiore a sei mesi".