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LEGGE 16 febbraio 1987, n. 81

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1992)
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Testo in vigore dal:  31-3-1987

Art. 7

1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.