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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1990, n. 161

Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/6/1990
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Testo in vigore dal:  24-6-1990

Art. 4

a) nel comma 1 le parole: "sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono di dodici mesi";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice è di dodici mesi.";
c) nel secondo periodo del comma 4 le parole: "entro i primi quattro mesi del termine prorogato" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine prorogato".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 24/1990 e come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). - 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi.
2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice è di dodici mesi.
3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.
4. Per le notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la proroga dei termini per le indagini preliminari, prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice, opera di diritto, per la durata di sei mesi, qualora, alla scadenza dei termini predetti, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, può essere trasmessa entro il termine prorogato.".