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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1990, n. 161

Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/6/1990
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Testo in vigore dal: 24-6-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli 406, 459 e 553 del codice di procedura penale,
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447;
  Visto  l'articolo  258  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del
codice di procedura penale;
  Visto  l'articolo  7  della  legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante
delega legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del
nuovo codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1› giugno 1990;
  Visto  il  conforme  parere  reso  in  data  20  giugno  1990 dalla
commissione parlamentare istituita  a  norma  dell'articolo  8  della
citata legge n. 81 del 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 giugno 1990;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.   L'articolo  406  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "  3.  La  richiesta  di  proroga,  contenente  l'indicazione della
notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la  giustificano,  e'
notificata,  a  cura  del pubblico ministero, alla persona sottoposta
alle indagini con l'avviso che il difensore ha facolta' di presentare
memorie  entro  cinque  giorni  dalla  notificazione. La richiesta e'
altresi' notificata alla persona offesa dal reato che, nella  notizia
di  reato  o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato
di volere esserne informata.";
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "  5.  Qualora  ritenga  che  allo  stato  degli  atti non si debba
concedere la proroga, il giudice fissa la data dell'udienza in camera
di  consiglio  e  ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla
persona sottoposta alle  indagini  nonche',  nella  ipotesi  prevista
dall'ultimo  periodo  del  comma 3, alla persona offesa dal reato. Il
procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Per  il  testo  vigente  degli articoli 406 e 459 del
          codice di procedura penale si veda, rispettivamente,  nelle
          note agli articoli 1 e 3 che seguono.
             -  Per  il  nuovo  testo  dell'art.  553  del  codice di
          procedura penale si veda l'art. 2 del presente decreto.
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 258 delle norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, si veda
          la nota all'art. 4.
             -  Il  testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987
          e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del
          nuovo  codice  di  procedura  penale,  il   Governo   della
          Repubblica   puo'   emanare   disposizioni   integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          fissati  dagli  articoli  2  e  3  su conforme parere della
          commissione prevista dall'art. 8, con uno  o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art.  8.  - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche  per  singole  parti  omogenee,  il testo delle nuove
          disposizioni  sul  processo  penale  ad   una   commissione
          composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal  Presidente  del Senato della Repubblica in proporzione
          al numero dei componenti i  gruppi  parlamentari,  comunque
          assicurando  la  presenza di un rappresentante per ciascuna
          componente politica costituita in gruppo in almeno un  ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le
          eventuali  disposizioni che non ritiene corrispondenti alle
          direttive della legge di delega.
             3.  Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue  osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi
          alla commissione  per  il  parere  definitivo  sull'intiero
          testo,  parere che deve essere espresso entro trenta giorni
          dall'ultimo invio.
             4.  Il Governo procede all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Nota all'art. 1;
             - Il testo dell'art. 406 del codice di procedura penale,
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  406  (Proroga  del termine). - 1. A richiesta del
          pubblico ministero e per giusta causa,  il  giudice,  prima
          della   scadenza,   puo'   prorogare  il  termine  previsto
          dall'art. 405 per un tempo non superiore a sei mesi.
             2.   Ulteriori  proroghe,  ciascuna  per  un  tempo  non
          superiore  a  sei  mesi,  possono  essere  autorizzate  dal
          giudice,  prima  della  scadenza  del termine prorogato e a
          richiesta del pubblico ministero, nei casi  di  particolare
          complessita'    delle    indagini   ovvero   di   oggettiva
          impossibilita' di concludere entro il termine prorogato.
             3.  La  richiesta  di  proroga, contenente l'indicazione
          della notizia di reato e l'esposizione dei  motivi  che  la
          giustificano, e' notificata, a cura del pubblico ministero,
          alla persona sottoposta alle indagini con l'avviso  che  il
          difensore  ha  facolta'  di presentare memorie entro cinque
          giorni  dalla  notificazione.  La  richiesta  e'   altresi'
          notificata alla persona offesa dal reato che, nella notizia
          di reato o successivamente alla  sua  presentazione,  abbia
          dichiarato di volere esserne informata.
             4.  Il  giudice  autorizza  la  proroga  del termine con
          ordinanza emessa in camera di  consiglio  senza  intervento
          del pubblico ministero e dei difensori.
             5.  Qualora  ritenga  che  allo  stato degli atti non si
          debba concedere  la  proroga,  il  giudice  fissa  la  data
          dell'udienza  in  camera  di  consiglio  e ne fa notificare
          avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta  alle
          indagini   nonche',   nella  ipotesi  prevista  dall'ultimo
          periodo del comma 3, alla  persona  offesa  dal  reato.  Il
          procedimento  si  svolge nelle forme previste dall'articolo
          127.
             6.  A  seguito  dell'udienza,  il  giudice,  quando  non
          ritiene di respingere la richiesta  di  proroga,  autorizza
          con   ordinanza  il  pubblico  ministero  a  proseguire  le
          indagini.
             7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga,
          il giudice, se il termine per le  indagini  preliminari  e'
          gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni
          per la formulazione delle richieste del pubblico  ministero
          a norma dell'articolo 405.".