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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1990, n. 161

Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/6/1990
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Testo in vigore dal:  24-6-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› giugno 1990;
Visto il conforme parere reso in data 20 giugno 1990 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, è notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini con l'avviso che il difensore ha facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. La richiesta è altresì notificata alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per il testo vigente degli articoli 406 e 459 del codice di procedura penale si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 1 e 3 che seguono.
- Per il nuovo testo dell'art. 553 del codice di procedura penale si veda l'art. 2 del presente decreto.
- Per il testo vigente dell'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, si veda la nota all'art. 4.
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:
"Art. 7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.
Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.
3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.
4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 1;
- Il testo dell'art. 406 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 406 (Proroga del termine). - 1. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice, prima della scadenza, può prorogare il termine previsto dall'art. 405 per un tempo non superiore a sei mesi.
2. Ulteriori proroghe, ciascuna per un tempo non superiore a sei mesi, possono essere autorizzate dal giudice, prima della scadenza del termine prorogato e a richiesta del pubblico ministero, nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concludere entro il termine prorogato.
3. La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, è notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini con l'avviso che il difensore ha facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. La richiesta è altresì notificata alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
6. A seguito dell'udienza, il giudice, quando non ritiene di respingere la richiesta di proroga, autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.".