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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1990, n. 161

Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/6/1990
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Testo in vigore dal:  24-6-1990

Art. 2

1. L'articolo 553 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 553 (Termini di durata delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.
2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3.".