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DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 1990, n. 293

Nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/10/1990
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Testo in vigore dal:  20-10-1990

Art. 3

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1990, n. 77, è così sostituito:
"1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 244 del citato D.Lgs. n. 271/1989, già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 77/1990, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 244. - 1. Le disposizioni dell'articolo 243, comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:
a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice;
c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa.
2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello, che ne informa il Ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero".