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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865

Concessione di amnistia e di indulto.

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Testo in vigore dal:  16-12-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 12 dicembre 1986, n. 861;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

Amnistia
1. È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni sessantacinque;
c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;
d) per il reato previsto dall'art. 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;
e) per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge;
f) per il reato di cui al comma terzo dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza, nonché per il reato di cui al comma decimo dell'art. 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso art. 10, allorché il fatto, per la sua qualità e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entità;
g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonché da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'art. 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
i) per i reati per i quali è stata pronunciata sentenza estintiva del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva a norma dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
Il testo dell'art. 57 del codice penale, come modificato dall'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, è il seguente:
"Art. 57. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo".

Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
Il testo degli articoli 491, 476 e 482 del codice penale (trascritti nell'ordine in cui sono richiamati) è il seguente:
"Art. 491. (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena). - Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'art. 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 476 e nell'art. 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'art. 489 per l'uso di atto pubblico falso".
"Art. 476. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni".
"Art. 482. (Falsità materiale commessa dal privato). - Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo". [Gli articoli 477 e 478 riguardano, rispettivamente, la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti].

Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
Il testo degli articoli 7, 1, 2, 4 e 5 della legge n. 895/1967 (trascritti nell'ordine in cui sono richiamati), come sostituiti i primi quattro, rispettivamente, dagli articoli 14, 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, è il seguente:
"Art. 7. - Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate.
In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi". [L'art. 15 della legge n. 497/1974, con riferimento alle disposizioni sopra riportate, introdotte dall'art. 14 della medesima legge, prevede che: "Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa"].
"Art. 1. - Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni di guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire ottocentomila a lire quattro milioni". [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].
"Art. 2. - Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni".
[La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].
"Art. 4. - Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].
La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato".
"Art. 5. - Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi".

Nota all'art. 1, comma 1, lettera f):
Il comma terzo dell'art. 23 della legge n. 110/1975 e i commi sesto, ottavo e decimo dell'art. 10 della medesima legge così dispongono:
"Art. 23, comma terzo. - Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni". [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].
"Art. 10, comma sesto. - La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica". [Comma così sostituito dalla legge 16 luglio 1982, n. 452; il primo periodo dello stesso comma è stato poi ulteriormente così modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85].
Il testo dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei primi due commi dell'art. 9 della legge n. 968/1977 sulla protezione e la tutela della fauna e sulla disciplina della caccia, citati nel comma soprariportato, è il seguente:
"Art. 31 R.D. n. 773/1931. - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra all'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche".
"Art. 9 legge n. 968/1977, primo e secondo comma. - La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore a 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco".
"Art. 10, comma ottavo. - La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parti di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiore a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Art. 10, decimo comma. - Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni". [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Note all'art. 1, comma 1, lettera g):
- I reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale sono, rispettivamente, la resistenza a un pubblico ufficiale e la violenza privata.
- L'art. 1 del D.L. n. 66/1948 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) prevede che:
"Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria o comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto è commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose".
- Il testo dell'art. 61 del codice penale è il seguente:
"Art. 61. (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità".
- Il n. 2) dell'art. 112 del codice penale prevede che: "La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: (omissis) 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo".

Nota all'art. 1, comma 1, lettera k):
Il testo vigente dell'art. 19 del R.D.L. n. 1404 è il seguente:
"Art. 19. (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni 18 il Tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14, sia nel giudizio".

Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):
Il testo dell'art. 77 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:
"Art. 77. (Ambito e modalità d'applicazione). Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria o misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.
Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I di questo capo.
La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione. Contro la sentenza e ammesso soltanto ricorso per cassazione.