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LEGGE 1 marzo 1985, n. 42

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1985 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 4, le parole: "31 dicembre 1989" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1987";
al comma 5, le parole: "31 dicembre 1989" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1987";
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata di un anno.
5-ter. Per gli interventi ultimati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati di due anni.
5-quater. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.
5-quinquies. Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18

58,

è prorogato al 31 dicembre 1985. La sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non si applica per le concessioni in scadenza dal 30 gennaio 1982 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

Art. 1

"Art. 1-bis. - 1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i quali scadano entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi.
2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.
3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della
normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.
Art. 1-ter. - 1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1986 per i fondi residui esistenti al 31 dicembre 1984 sul capitolo 8272 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
2. Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi
da quelli di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui all'articolo 5-ter del citato decreto-legge, ai fini del completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore.
Art. 1-quater. - Il termine di cui all'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, concernente norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici, deve intendersi ordinatorio ai fini degli adempimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo medesimo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 marzo 1985 PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI