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LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
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Testo in vigore dal:  19-5-1999
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Art. 18

(Beneficiari dei mutui agevolati)


I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi dei successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.
((L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale riduzione del numero di annualità di contributo previste dal provvedimento di concessione))
.(10)(13)(15)
I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonché a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo, sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette.(6)(9)(11)(14)(15)
Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.
COMMA ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1990, N. 128. (15)(18)
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 8 gennaio 1981, n. 4, convertito senza modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 58 ha disposto che:"Il termine del 31 dicembre 1980, previsto dal quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la localizzazione degli interventi assistiti dal contributo di cui al primo comma dell'articolo medesimo per una quota non inferiore al 75 per cento nelle aree in esso indicate, è prorogato al 31 dicembre 1981. Il termine iniziale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è fissato al 1 gennaio 1982".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che i termini di cui al quarto e sesto comma del presente articolo,sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1985 e al 1 gennaio 1986.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n. 42 ha disposto (con l'art. 1, comma 5-ter) che per gli interventi ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 901/84, i termini di cui al secondo comma del suddetto articolo sono prorogati di due anni.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46 ha disposto (con l'art. 1,comma 3-ter)che, i termini previsti dai commi quarto e sesto del presente articolo sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1 gennaio 1988.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 25 settembre 1987, n. 393, convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1987, n. 478 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che i termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi del presente articolo, secondo comma, sono prorogati di un anno limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che i termini previsti dal quarto e sesto comma del presente articolo, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1 gennaio 1990.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 17,comma 1)che i termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 sono prorogati al 31 dicembre 1990 limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge;
inoltre ha disposto (con l'art. 29, comma 1)che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990".
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che:"I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che devono essere posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprietà individuale e indivisa, devono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi finanziati a norma della medesima legge n. 457 del 1978".