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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 462

((Modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata)).

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 1983, n. 637 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1984)
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Testo in vigore dal:  12-11-1983
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Art. 2

((All'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 4,5 per cento all'anno, altre al rimborso del capitale.
Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.
Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, può essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.
All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purché tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983°))
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