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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 462

Modificazioni agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 1983, n. 637 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1984)
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Testo in vigore dal:  12-9-1983 al: 11-11-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare l'esecuzione degli sfratti, in attesa di provvedimenti organici in materia di equo canone, nonché per snellire le procedure di erogazione dei contributi per l'edilizia agevolata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, e di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 31 dicembre 1983".
2. Il quarto comma dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 31 dicembre 1983".