DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 462

Modificazioni agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonche' disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 1983, n. 637 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1984)
Testo in vigore dal: 12-9-1983
al: 11-11-1983
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per
evitare  l'esecuzione  degli  sfratti,  in  attesa  di  provvedimenti
organici in materia di equo canone, nonche' per snellire le procedure
di erogazione dei contributi per l'edilizia agevolata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dei  lavori pubblici e di grazia e giustizia, e di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro  e  del bilancio e della programmazione
economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  terzo  comma  dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982,
n. 94, e' sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni  di cui al comma precedente si applicano anche ai
conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di
rilascio  relativo  ad un contratto avente scadenza non successiva al
31 dicembre 1983".
  2.  Il  quarto comma dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge e'
sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni  di  cui  al comma precedente si applicano, anche
oltre  il  termine  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  13,  ai
conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di
rilascio  relativo  ad un contratto avente scadenza non successiva al
31 dicembre 1983".