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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 790

Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47 (in G.U. 27/02/1982, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
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Testo in vigore dal: 1-1-1982
al: 27-2-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni intese a
prorogare ulteriormente le agevolazioni fiscali a favore  delle  zone
del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del 1976,  dei  territori
della provincia di Trieste e delle  zone  depresse  del  centro-nord,
nonche' ad elevare gli attuali limiti relativi agli  investimenti  in
impianti fissi di cui agli articoli 8 e  12  della  legge  22  luglio
1966, n. 614; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine previsto dall'art. 40  del  decreto-legge  18  settembre
1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge  30  ottobre
1976, n. 730, gia' prorogato, da ultimo,  al  31  dicembre  1981  dal
decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con  modificazioni,
nella legge 13 agosto 1979, n. 376, e' ulteriormente prorogato al  31
dicembre 1985, con le limitazioni di cui all'art. 1  del  preindicato
decreto n. 207. 
  Le disposizioni agevolative di cui all'art. 2 del decreto-legge  28
febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella  legge  29
aprile 1981, n. 163, sono  ulteriormente  prorogate  al  31  dicembre
1985. 
  Il secondo comma dell'art. 41-ter del  decreto-legge  18  settembre
1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge  30  ottobre
1976, n. 730, e' cosi' modificato: 
  "L'acquirente decade dai benefici previsti  dal  comma  precedente,
qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque
anni dall'acquisto, salvo che non  dimostri  di  essersi  trovato  in
condizioni di impossibilita' dipendenti da fatti straordinari  e  non
prevedibili  al  momento  dell'acquisto,   anche   se   causati   dal
comportamento di terzi". 
  Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche  agli
atti di acquisto perfezionati anteriormente alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto purche' le imposte ad essi  relative  non
siano gia' state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un
rapporto tributario ormai chiuso.  Comunque  non  si  fa  luogo  alla
restituzione delle imposte gia' pagate. 
  L'esenzione venticinquennale dall'imposta locale  sui  redditi,  di
cui all'art. 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  601,  relativa  ai   fabbricati   distrutti   o
danneggiati a  seguito  degli  eventi  sismici,  rimane  sospesa  dal
momento dell'evento distruttivo e per tutto il periodo di  inutilizzo
e riprende a decorrere dalla data di concessione dell'abitabilita'. 
  L'esenzione decennale dall'imposta  locale  sui  redditi,  prevista
dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane
ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente
e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per  tutto  il
periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di  ripresa
dell'attivita' produttiva. 
  Con effetto dal 1 gennaio 1982, il  limite  degli  investimenti  in
impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge  22  luglio
1966, n. 614, richiamata nel primo  comma  del  citato  art.  30  del
decreto n. 601, e' elevato a lire 6 miliardi per le piccole  e  medie
imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle
zone riconosciute depresse e a lire 8  miliardi  per  le  imprese  di
trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani.