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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 36

Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n. 163 (in G.U. 30/04/1981, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal:  28-2-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981.
Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981.
Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.
Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 790 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che "le disposizioni agevolative di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985".