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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  21-12-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 41-ter


Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente articolo 11, stipulati fino al 31 dicembre 1980, nonché di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto.(10)(14)
L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi.(13)
Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.
Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.
Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.
((15))
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n.36, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n.163, ha disposto (con l'art.2, comma 4) che "Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n.46, ha disposto (con l'art.5, comma 1-quater) che "Il termine di 5 anni di cui al secondo comma dell'articolo 41-ter del citato decreto-legge n. 648 del 1976 è elevato a 10 anni."
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n.46, come modificato dalla L. 28 ottobre 1986, n.730, ha disposto (con l'art.5 comma 1-quater) che "Al comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: "articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 41-ter, primo comma, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976"."
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 1 dicembre 1986, n.879, ha disposto (con l'art.20, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successivamente prorogato, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990."