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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 3-11-1976
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e l'urgenza di disporre interventi per le
zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno
1976;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio
e la programmazione economica e per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  commissario  straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della
legge  8  dicembre  1970,  n.  996, puo' prendere, sentita la regione
Friuli-Venezia  Giulia,  ogni iniziativa ed adottare, anche in deroga
alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilita' generale
dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico,  ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso
e  l'assistenza  alle  popolazioni  interessate  e per gli interventi
necessari  per  l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale
ed economica dei territori interessati.
  Il  commissario,  oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6
della   citata  legge,  esercita  a  tale  scopo  tutte  le  funzioni
attribuite    ai   singoli   Ministeri,   provvedendo   altresi'   al
coordinamento    degli    interventi    urgenti    delle    pubbliche
amministrazioni,  anche  per  la  riattivazione dei servizi pubblici,
esclusi  in  ogni  caso  i  piani e le procedure per la ricostruzione
definitiva.
  ((Le  funzioni attribuite al commissario straordinario ai sensi dei
commi precedenti cessano il 30 aprile 1977)).