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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 36

Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n. 163 (in G.U. 30/04/1981, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal:  2-3-1981 al: 30-4-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di prevenire soluzioni di continuità per gli interventi nel Mezzogiorno, in attesa della definitiva approvazione della nuova disciplina organica per la Cassa per il Mezzogiorno e per le altre provvidenze nei territori meridionali, nonché di prorogare il termine di scadenza di talune agevolazioni fiscali e quello relativo alle comunicazioni da effettuarsi da alcuni soggetti all'anagrafe tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 31 dicembre 1981.
La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1981.
La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 31 dicembre 1981.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.