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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 36

Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n. 163 (in G.U. 30/04/1981, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal: 2-3-1981
al: 30-4-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;
  Ritenuto  che  permane  la  necessita'  e  l'urgenza  di  prevenire
soluzioni  di  continuita'  per  gli  interventi  nel Mezzogiorno, in
attesa  della definitiva approvazione della nuova disciplina organica
per  la  Cassa  per  il  Mezzogiorno  e  per le altre provvidenze nei
territori meridionali, nonche' di prorogare il termine di scadenza di
talune  agevolazioni  fiscali e quello relativo alle comunicazioni da
effettuarsi da alcuni soggetti all'anagrafe tributaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro  e  del bilancio e della programmazione
economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'efficacia  del  programma  quinquennale di cui all'articolo 2 del
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
viene prorogata al 31 dicembre 1981.
  La  durata  della  Cassa per il Mezzogiorno e' prorogata fino al 31
dicembre 1981.
  La  validita'  delle  disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n.
218,  e  delle  altre  leggi  riguardanti  i  territori  meridionali,
contenenti  l'indicazione  del  termine  del  31  dicembre  1980,  e'
prorogata al 31 dicembre 1981.
  Le  disposizioni  del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio
1981.