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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  4-3-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 30

Agevolazioni per le zone depresse e per altri territori del Centro-nord


Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-nord riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 e dei commi quarto e quinto dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.
Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, prorogata e integrata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317, e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite.(10)
((16))
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AGGIORNAMENTO (10)
D.L. 28 febbraio 1981, n.36, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981"; (con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 29 gennaio 1986, n.26 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno".