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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Comunicazioni all'anagrafe tributaria.


La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sarà eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1 gennaio 1978.
La prima comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 30 giugno 1979 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 1978. (11)
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli uffici pubblici di cui alla lettera g) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel
((terzo e quarto comma dell'articolo 21))
, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel
((terzo e quarto comma dell'articolo 21))
, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta. (12)
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989, i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1 luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989.
Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13.
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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 20 luglio 1979, n. 289 ha disposto (con l'art. 2) che "La prima comunicazione di cui all'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, quale sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, deve essere eseguita entro il 31 gennaio 1980".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981".