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LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal:  28-2-1982
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Art. 12

Agevolazioni alle iniziative turistiche, industriali e all'artigianato


Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, sono concessi mutui a tasso agevolato e contributi fino al 10 per cento della spesa alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per la realizzazione delle iniziative turistiche indicate nel primo comma del precedente articolo 6, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1.
Le stesse agevolazioni possono essere concesse ad Enti locali o a loro Consorzi per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma, nonché per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche o comunque idonei a favorire le attività turistiche, ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.
Alla concessione dei contributi provvedono gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, sentite le Amministrazioni provinciali. Nelle Regioni a Statuto speciale provvedono le Amministrazioni regionali interessate.
Alle imprese e agli Enti indicati rispettivamente al primo e al secondo comma del presente articolo, nonché alle nuove imprese industriali e artigiane che si costituiscono nei territori anzidetti e in quelli indicati dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con i limiti e le modalità previsti dallo stesso articolo.
Alle nuove imprese esercenti nei territori montani, di cui al precedente articolo 9, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con le modalità previste dallo stesso articolo, ove l'investimento in impianti fissi non superi il limite di 3 miliardi di lire.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601, è elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani".