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LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal:  28-2-1982
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Art. 8

Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali


Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività - rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura - da ogni tributo diretto sul reddito.
Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire.
Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma.
Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla presente legge, sono determinate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601, è elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani".