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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  22-2-1979
aggiornamenti all'articolo

Art. 38

Fabbricati


Il reddito dei fabbricati, per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto è stato acquisito il diritto all'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, è esente dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del venticinquennio.
Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e all'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 461, in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1975, è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni. (6)
((7))

Le agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, relative agli atti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermate a condizione che i fabbricati siano ultimati entro il 31 dicembre 1976 indipendentemente dalla data di inizio dei lavori. Le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dallo art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a condizione che la costruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1976 e, per quanto riguarda le cessioni, a condizione che siano effettuate entro il 31 dicembre 1977.(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito con modificazioni dalla L.21 febbraio 1977, n. 31 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per l'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie di cui alla legge 2 luglio 1949, numero 408, è prorogato al 31 dicembre 1977"; (con l'art. 2 comma 2) che "I termini del 31 dicembre 1976 e del 31 dicembre 1977 stabiliti dall'art. 38, terzo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativi alle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978."
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AGGIORNAMENTO (6)
la L. 5 agosto 1978 n. 457 ha disposto (con l'art. 54 comma 3) che "Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1974, è prorogato al 31 dicembre 1978".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 23 dicembre 1978 n. 816, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n.53 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Il termine stabilito al secondo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 10 gennaio 1974, già prorogato al 31 dicembre 1978 con l'art. 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979".