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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 816

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53 (in G.U. 21/02/1979, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1979)
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Testo in vigore dal:  24-12-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e ipotecarie, nonché d'imposta locale sui redditi, al fine di evitare le negative ripercussioni che si verificherebbero nei settori alimentare, tessile, edilizio, agricolo ed editoriale;
Considerato che occorre emanare le relative disposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1979.