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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-1981
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Art. 78

Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili


Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976. (4) (8) (11) (13a) (18a)
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974. (1) (4) (8) (11) (13a) (18a)
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del diciotto per cento.(8) (11) (12) (13a) (18a)
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 dicembre 1972, n.821 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogata al 31 dicembre 1975".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5-bis) che "La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogata al 31 dicembre 1975".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 13 agosto 1975, n.377 , convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976."
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.852, convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n. 31, ha disposto (con l'art. 1) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977."
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 7 febbraio 1977, n.15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota ridotta del sei per cento è elevata al nove per cento".
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AGGIORNAMENTO (13a)

Il D.L. 9 dicembre 1977, n.893 convertito senza modificazioni dalla L. 1 febbraio 1978, n.20 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che " Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978."
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AGGIORNAMENTO (18a)

Il D.L. 23 dicembre 1978, n.816 convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n.53 ha disposto (con l'art. 1) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1979."