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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 816

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53 (in G.U. 21/02/1979, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1979)
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Testo in vigore dal: 24-12-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prorogare i
termini  di  scadenza  di  alcune  agevolazioni fiscali in materia di
imposta  sul  valore  aggiunto,  di imposta di registro e ipotecarie,
nonche'  d'imposta locale sui redditi, al fine di evitare le negative
ripercussioni   che   si  verificherebbero  nei  settori  alimentare,
tessile, edilizio, agricolo ed editoriale;
  Considerato che occorre emanare le relative disposizioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  riduzioni  all'1  per  cento,  al  3 per cento e al 9 per cento
dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  previste,  per  i
prodotti  alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo
e   terzo  comma  dell'art.  78  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano fino al 31 dicembre 1979.