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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 307

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonchè del termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1977, n. 500 (in G.U. 12/08/1977, n.220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1977)
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Testo in vigore dal: 18-6-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prorogare i
termini  di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti
delle  zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto
nel 1976, nonche' i termini di prescrizione e di decadenza in materia
di tasse ed imposte indirette sugli affari;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro  e  per  il  bilancio  e  la programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il termine del 30 giugno 1977 previsto dal primo comma dell'art. 38
del   decreto-legge  18  settembre  1976,  n.  648,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1977.
  I  soggetti  che svolgono attivita' economica produttiva di reddito
assoggettabile  alle  imposte disciplinate dai decreti del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei comuni
indicati  a  norma  degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio
1976,  n.  227,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio
1976,  n. 336, e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n.
648,  convertito,  con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n.
730,  e  aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere
entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la
sospensione   della   riscossione,  relativamente  alle  rate  aventi
scadenza  nell'anno  1977,  purche' la parte del reddito prodotto nei
comuni  indicati  a norma dei predetti articoli concorra almeno nella
misura  del  70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad
imposta.
  La  riscossione  delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti
e'  effettuata  a partire dalla scadenza della rata di febbraio 1978,
con  le  modalita'  e  alle  condizioni  stabilite  dall'ultimo comma
dell'art.  26  del  decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.