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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  18-6-1977
aggiornamenti all'articolo

Art. 38


Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 26, primo e secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 30 giugno 1977.
((5))

Nei confronti dei soggetti indicati nel terzo comma del citato articolo il termine di sessanta giorni per la richiesta della sospensione della riscossione, alle condizioni ivi stabilite, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.
La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza del 10 luglio 1977, con le modalità ed alle condizioni stabilite dall'ultimo comma del predetto art. 26.
I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti il periodo di sospensione della riscossione ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nelle legge 29 maggio 1976, n. 336.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle rate suddette.
Le disposizioni del citato art. 26, con le modificazioni previste dai precedenti commi, si applicano anche nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 11 del presente decreto-legge.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 10 giugno 1977, n.307, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1977, n.500, ha disposto (con l'art.1) che " Il termine del 30 giugno 1977 previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977."