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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  3-11-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 26


Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 è sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza entro la stessa data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato.
((3))

È altresì sospesa sino al 31 dicembre 1976 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché dei tributi locali non riscuotibili per ruolo.
((3))

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purché la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta. (1)
La riscossione delle imposte sospesa a norma dei precedenti commi è effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1977 in dodici rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-septies del testo unico della finanza locale come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 19/05/1976, n. 131 ha disposto che all'art. 26 terzo comma "in luogo di: "...dei predetti commi...", leggasi: "...nei predetti commi..."".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art. 38 comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 26, primo e secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 30 giugno 1977."