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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 (in G.U. 02/11/1976, n.292).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  3-11-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, può prendere, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori interessati.
Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, esercita a tale scopo tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni, anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.
((Le funzioni attribuite al commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977))
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