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DECRETO-LEGGE 16 settembre 1955, n. 836

Proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1955, n. 1037 (in G.U. 15/11/1955, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-9-1955 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1909, n. 762, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sugli spiriti;
Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto - legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;
Visto il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, che modifica il regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermuth, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunta, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazione, nella legge 1 novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni alla imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;
Visto il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, convertito nella legge 22 novembre 1954, n. 1060, concernente la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti stabilito col decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, e di modificare alcune norme contenute in detto decreto allo scopo di agevolare la distillazione della frutta e di migliorare il regime fiscale degli alcoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Dal 16 settembre 1955 è mantenuto invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli.