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DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1948, n. 1200

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 dicembre 1948, n. 1388 (in G.U. 04/12/1948, n.283).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
Testo in vigore dal:  5-12-1948
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;
Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che stabilisce la imposta di fabbricazione sul benzolo;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni al regime fiscale degli alcool e del benzolo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Misura dell'imposta


La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 30.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.
Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali
((, agli effetti del presente decreto,))
sono in tutto equiparati all'alcool etilico di 1ª categoria.