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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1952, n. 1322

Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1952, n. 2384 (in G.U. 29/12/1952, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1981)
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Testo in vigore dal:  30-12-1952
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, che modifica, fra l'altro, il regime fiscale dell'alcool inpiegato nella preparazione dei liquori;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito nella legge 1 novembre 1951, n. 1127, recante, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;
Visto il - decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente agevolazioni temporanee straordinarie riguardanti la distillazione del vino;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare la produzione ed il commercio delle materie prime alcooligene perché non vengano frustrate le finalità dei citati decreti-legge, e di modificare alcune disposizioni fiscali sulla produzione dei liquori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Chiunque intende esercitare stabilimenti a carattere industriale per la produzione di liquidi fermentescibili, o di fermentati alcoolici, o esercitare il commercio di detti prodotti, esclusi la produzione e il commercio del vino genuino
((e dei succhi non fermentati di agrumi))
, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare le rispettive attività.
La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento o deposito, nonché dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento deposito;
c) le qualità delle materie prime da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere o commerciare;
d) la potenzialità degli impianti di produzione.
Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge da chi già esercita stabilimenti o depositi del genere. Se tali stabilimenti o depositi all'atto della pubblicazione del presente decreto-legge sono in fase di attività, il termine di presentazione della denuncia è ridotto a quindici giorni.