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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1952, n. 1322

Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1952, n. 2384 (in G.U. 29/12/1952, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1981)
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Testo in vigore dal:  30-10-1952 al: 29-12-1952
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, che modifica, fra l'altro, il regime fiscale dell'alcool inpiegato nella preparazione dei liquori;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito nella legge 1 novembre 1951, n. 1127, recante, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;
Visto il - decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente agevolazioni temporanee straordinarie riguardanti la distillazione del vino;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare la produzione ed il commercio delle materie prime alcooligene perché non vengano frustrate le finalità dei citati decreti-legge, e di modificare alcune disposizioni fiscali sulla produzione dei liquori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Chiunque intende esercitare stabilimenti a carattere industriale per la produzione di liquidi fermentescibili, o di fermentati alcoolici, o esercitare il commercio di detti prodotti, esclusi la produzione e il commercio del vino genuino, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare le rispettive attività.
La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento o deposito, nonché dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento deposito;
c) le qualità delle materie prime da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere o commerciare;
d) la potenzialità degli impianti di produzione.
Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge da chi già esercita stabilimenti o depositi del genere. Se tali stabilimenti o depositi all'atto della pubblicazione del presente decreto-legge sono in fase di attività, il termine di presentazione della denuncia è ridotto a quindici giorni.