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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1952, n. 1322

Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1952, n. 2384 (in G.U. 29/12/1952, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1981)
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Testo in vigore dal: 30-12-1952
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli
spiriti,  approvato  con  decreto  Ministeriale  8  luglio 1924, e le
successive modificazioni;
  Visto il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito nella
legge  17  giugno 1937, n. 1004, che modifica, fra l'altro, il regime
fiscale dell'alcool inpiegato nella preparazione dei liquori;
  Visto  il  decreto-legge  18  aprile 1950, n. 142, convertito nella
legge 16 giugno 1950, n. 331, recante modificazioni al regime fiscale
degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
  Visto  il  decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito nella
legge  1  novembre 1951, n. 1127, recante, fra l'altro, modificazioni
al regime fiscale degli spiriti;
  Visto  il  -  decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella
legge  15  maggio  1952,  n. 457, concernente agevolazioni temporanee
straordinarie riguardanti la distillazione del vino;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di disciplinare la
produzione  ed  il  commercio delle materie prime alcooligene perche'
non  vengano  frustrate  le  finalita' dei citati decreti-legge, e di
modificare alcune disposizioni fiscali sulla produzione dei liquori;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Chiunque  intende  esercitare  stabilimenti a carattere industriale
per  la  produzione  di  liquidi  fermentescibili,  o  di  fermentati
alcoolici,  o  esercitare  il commercio di detti prodotti, esclusi la
produzione  e  il  commercio  del  vino  genuino  ((e  dei succhi non
fermentati  di  agrumi))  ,  deve  farne denuncia all'Ufficio tecnico
delle  imposte  di  fabbricazione  competente  per territorio, almeno
venti giorni prima di iniziare le rispettive attivita'.
  La   denuncia,   corredata   della  planimetria  dei  locali  dello
stabilimento  o  deposito,  nonche' dello schema degli impianti, deve
essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:
    a) la ditta e chi la rappresenta;
    b)  il  Comune, la via e il numero civico, la denominazione della
localita' in cui si trova lo stabilimento deposito;
    c)  le  qualita'  delle materie prime da impiegare e dei prodotti
che si intendono ottenere o commerciare;
    d) la potenzialita' degli impianti di produzione.
  Uguale  denuncia  deve  essere presentata entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto-legge da chi gia' esercita
stabilimenti  o  depositi del genere. Se tali stabilimenti o depositi
all'atto  della pubblicazione del presente decreto-legge sono in fase
di attivita', il termine di presentazione della denuncia e' ridotto a
quindici giorni.