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DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 859

Fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 novembre 1954, n. 1060 (in G.U. 23/11/1954, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1954)
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Testo in vigore dal:  24-9-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 19241, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1 novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito in legge, con modificazione, con la legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine previsto dal precitato decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, allo scopo di continuare ad agevolare la distillazione della frutta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Il termine di scadenza del trattamento fiscale previsto negli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, è stabilito al 15 settembre 1955.