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DECRETO-LEGGE 16 settembre 1955, n. 836

Proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1955, n. 1037 (in G.U. 15/11/1955, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-9-1955
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il regio decreto-legge 25 novembre 1909, n. 762, che approva
il  nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sugli
spiriti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi per l'imposta di fabbricazione
sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le
successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  1  luglio  1926, n. 1361, che approva il
regolamento  per  l'esecuzione  del  regio decreto - legge 15 ottobre
1925,  n.  2033,  convertito  in legge con la legge 18 marzo 1926, n.
562,  concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
  Visto  il  regio  decreto-legge  27 aprile 1936, n. 635, convertito
nella  legge  8  aprile  1937,  n.  594, concernente modificazioni al
regime  fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e
del loro impiego;
  Visto  il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, che modifica il
regime  fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala,
del vermuth, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1948, n. 1200, convertito con
aggiunta,  nella  legge  3  dicembre  1948, n. 1388, concernente, fra
l'altro,  modificazioni  in  materia d'imposta di fabbricazione sugli
spiriti;
  Il  decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16
giugno  1950,  n.  331,  concernente,  fra  l'altro, modificazioni al
regime  fiscale  degli  spiriti,  per  agevolare la distillazione del
vino;
  Visto  il  decreto-legge  8 settembre 1951, n. 750, convertito, con
modificazione, nella legge 1 novembre 1951, n. 1127, concernente, fra
l'altro, modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;
  Vista  la  legge  7  dicembre  1951,  n.  1559,  che  disciplina la
produzione ed il commercio delle acqueviti;
  Visto  il  decreto-legge  18  marzo  1952, n. 118, convertito nella
legge  15  maggio  1952,  n.  457,  concernente  il  ripristino delle
agevolazioni  fiscali  temporanee  straordinarie per la distillazione
del vino;
  Visto  il  decreto-legge  30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con
modificazioni  nella  legge 20 dicembre 1952, n. 2384, concernente la
vigilanza  sulla  produzione  e  sul  commercio  delle  materie prime
alcoligene  e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei
liquori;
  Visto  il  decreto-legge  3  dicembre 1953, n. 879, convertito, con
modificazione,  nella  legge  31  gennaio  1954,  n.  3,  concernente
modificazioni  alla  imposta  di  fabbricazione e ai diritti erariali
sugli alcoli;
  Visto  il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, convertito nella
legge  22  novembre  1954,  n.  1060, concernente la fissazione al 15
settembre  1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli
spiriti stabilito col decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di mantenere
invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del
decreto-legge  3  dicembre 1953, n. 879, e di modificare alcune norme
contenute  in  detto decreto allo scopo di agevolare la distillazione
della frutta e di migliorare il regime fiscale degli alcoli;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri   per  il  tesoro,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per
l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dal 16 settembre 1955 e' mantenuto invariato il trattamento fiscale
previsto  dagli  articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953,
n.  879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai
diritti erariali sugli alcoli.