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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1954, n. 422

Aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1956)
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Testo in vigore dal: 15-7-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
  Vista  la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di importazione,
approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  8 luglio 1950, n. 453, che detta
norme  temporanee  per  la  prima  applicazione  della  nuova tariffa
doganale dei dazi di importazione;
  Visti  i  decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre
1950,  n.  919;  31  gennaio  1951,  n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30
giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;
10  luglio  1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953,
n.  38;  28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre
1953,  n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917 e 25 maggio 1954, n. 253, che
recano  delle  aggiunte  e  delle modificazioni alle dette norme e ne
prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1955;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio  concluso  a  Ginevra  il  30  ottobre 1947, ed all'Accordo
tariffario  concluso  tra  l'Italia  e le Parti contraenti ed i Paesi
aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
  Vista  la,  legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera
esecuzione  all'Accordo  tariffario  concluso fra l'Italia e le Parti
contraenti  ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951;
  Vista  la  legge  14  aprile  1952,  n.  560,  che  ratifica  e da'
esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio
1950;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  2360,  che  approva e da'
esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso
a Roma il 7 marzo 1950;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare il regime doganale di alcune
merci   Sentita   la  Commissione  parlamentare  costituita  a  norma
dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con la
legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  dal  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli  affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e
foreste,  per  l'industria  ed  il  commercio,  per  il commercio con
l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Alla   tabella   di   cui   all'art.  3,  lettera  b)  del  decreto
Presidenziale  8  luglio  1950,  n.  453,  e  successive  aggiunte  e
modificazioni,  sono  apportate  le aggiunte e modificazioni indicate
nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.